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I provvedimenti del Giudice Sportivo dell’undicesima giornata

Michele Affidato- Banner News

Comunicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 11ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 31 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, intonato cori denigratori di matrice territoriale pur non rivolti direttamente alla tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato ripetutamente fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA

CORRADI Alberto (Genoa): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale con frasi irriguardose.

AMMONIZIONE

MARAN Rolando (Chievo Verona): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale uscendo dall’area tecnica.

www.ilrossoblu.it

 



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