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Serie C | Giudice Sportivo: Zauli fermato per due turni, sanzioni anche per la dirigenza rossoblù
Serie C | Portano a delle conseguenze disciplinari i fatti avvenuti in occasione della gara tra Crotone e Juve Stabia allo Stadio Comunale “Ezio Scida“, turno della 17esima giornata di Serie C. Il match, concluso con il punteggio di 1-1, ha visto il Crotone subire alcune decisioni arbitrali più che discutibili.
Il Giudice Sportivo ha ufficializzato nelle ultime ore le sue decisioni. A farne le spese sono il Direttore Generale Raffaele Vrenna e il presidente Gianni Vrenna oltre al tecnico Lamberto Zauli.
Si legge nel Comunicato Ufficiale (Leggi Qui)
DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GIUGNO 2024
VRENNA RAFFAELE (CROTONE) A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023
VRENNA GIOVANNI (CROTONE) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva con l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZAULI LAMBERTO (CROTONE) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario PETRAZZUOLO AMEDEO in quanto lo spingeva di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la reazione del PETRAZZUOLO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario e, dall’altra, le reazioni provocate con la condotta posta in essere (proc. fed., r. c.c.).
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