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I provvedimenti della ventiduesima giornata

Michele Affidato- Banner News

Comunicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 22ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.07 del 29 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 15° del primo tempo dal calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la volontarietà del gesto; considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell’azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistenza di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest’ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa; P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan).

a) SOCIETA’

Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma, Spal e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELEC Vid (Benevento): per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per aver, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTIEN Samuel (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PISACANE Fabio (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KEAN Bioty Moise (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPOLLI Nicolas (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’11 FEBBRAIO 2018

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al 12° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, rivolgendo loro espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2018 ED AMMENDA DI € 5.000,00

GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al 47° del primo tempo, non inserito in distinta, fatto ingresso nel recinto di giuoco; successivamente, al termine della frazione di gara, all’ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver contestato l’operato arbitrale, accusando il Direttore di gara di parzialità, e continuato nella sua protesta fino all’ingresso degli spogliatoi degli Ufficiali di gara; recidivo.



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