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Giudice Sportivo | Cori oltraggiosi: nuova ammenda per il Crotone Calcio

Michele Affidato- Banner News

Il Giudice sportivo in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società CARRARESE, CROTONE, FERALPISALO’, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, PESCARA, PERGOLETTESE, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

inoltre è stata commutata alla società rossoblù 2 mila euro di ammenda per la società rossoblù.  A) Per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud intonato, dal 30° minuto al 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti della Città  dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;

B) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud e alcuni sostenitori posizionati nella Tribuna coperta, al 30° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco nove bottigliette d’acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono state causate conseguenze dannose dal lancio degli oggetti sopra. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. indicati (r. proc. fed., r.c.c.).

Ammonizione terza infrazione per Jacopo Petriccione, seconda infrazione per  Cosimo Chiricò



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