Serie C | Giudice Sportivo: Vrenna inibito, squalifiche per Cargnelutti e Sandri
Multa per la società rossobù, un turno di squalifica anche per il preparatore atletico La Porta
Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 200,00 CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025 VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto: 1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA LA PORTA PIETRO (CROTONE) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante una contestazione da parte di molti tesserati, proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irrispettose per contestarne l’operato, determinando così un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE) per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. SANDRI MATTIA (CROTONE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.