Serie C | Giudice Sportivo: un turno per Di Pasquale, inibizione per Vrenna
Per il Direttore Generale inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto l'11 febbraio 2026
Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 10 e 11 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2026
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
Per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e considerato il minimo edittale previsto (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti esposti.
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MEHIC DINO (BENEVENTO)
MANETTI GIULIO (FORLÌ)
MANZARI GIACOMO (PERUGIA)
PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
VONA EDOARDO (PONTEDERA)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLI GIORGIO (ALCIONE MILANO)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
ODJER MOSES (LIVORNO) LAMBRUGHI
ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
ERCOLANI LUCA (PIANESE)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)
PRIMASSO ANDREA (VIS PESARO)