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Serie C | Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Cuomo

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Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
inegralmente si riportano:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

AURINO MARIO (JUVE STABIA)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, l tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitroi n quanto, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, gesticolava nei suoi confronti e pronunciava al suoi ndirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GENTILE ANTONIO (FOGGIA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della tifoseria avversaria in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in modo eccessivo con gesti offensivi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDOLFO FRANCESCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)

GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERINA PIETRO (TURRIS)

per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti, considerate le dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e la reazione alla condotta del calciatore da parte del pubblico che assisteva alla gara e dei dirigenti della società ospitante (r.proc. fed.).

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)

per aver pronunciato un’espressione blasfema, al termine della gara, in segno di protesta nei confronti del pubblico, verso il quale rivolgeva anche un’espressione irriguardosa.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.c.c.).

AMMENDA EURO 1000

DE CIANCIO RODRIGO (PICERNO)

per avere, al termine del primo tempo, mentre stava rientrando negli spogliatoi, spintonato un dirigente della squadra avversaria che in precedenza gli aveva rivolto frasi minacciose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valuta le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (r.proc. fed.).

 



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