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Serie C | Giudice Sportivo: squalifiche e ammende dell’ultimo turno

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Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22, 23 E 24 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’
AMMENDA

€ 3000 TORRES
€ 1500 PESCARA
€ 1500 RIMINI
€ 1000 FERMANA
€ 1000 TRIESTINA
€ 800 FOGGIA
€ 500 ANCONA
€ 500 OLBIA
€ 500 PIACENZA
€ 300 PONTEDERA

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2022

DI NOLA PASQUALE (TURRIS) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal DI NOLA.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva ed entrava sul terreno di gioco per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compreso l’ingresso sul terreno di gioco (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
DEOMA DANIELE (LUCCHESE) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato dal IV ufficiale, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2022

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 50° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole offensive nei loro confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
MICCIOLA FRANCESCO (ANCONA) per avere tenuto una condotta antiregolamentare in quanto, al termine della gara, mentre gli arbitri e le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, faceva ingresso in campo e, dopo avere tenuto la condotta sub B), entrava nel tunnel di accesso agli spogliatoi, pur non essendo presente tra i soggetti indicali nella distinta di gara;
B) per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre si trovava all’altezza del tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando parole irrispettose nei suoi confronti, in segno di dissenso verso l’operato di questi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

FINUCCI FABIO (RIMINI)per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione e, giunto nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva parole irriguardose nei suoi riguardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. arbitrale, r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BERTARELLI RAUL (ALBINOLEFFE) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina per protestare e dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PAGLIUCA GUIDO (SIENA)
AMMONIZIONE (II INFR)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
PACI MASSIMO (PRO VERCELLI)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA) per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, senza contesa del pallone, lo colpiva con una manata in faccia facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e le modalità della condotta e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta (r. a.a.).
SPORTELLI MORIS (PRO PATRIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una pedata alla gamba facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE SANTIS SIMONE (ANCONA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa verso i sostenitori della squadra avversaria in quanto, dopo essere stato sostituito, mentre si dirigeva verso la propria panchina, rivolgeva un gesto offensivo verso la Tribuna occupata dai sostenitori avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERGONZI FEDERICO (FERALPISALO’)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
RICCIO ALESSANDRO PIO (JUVENTUS NEXT GEN)
SABBIONE ALESSIO (TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA)
BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PERGOLETTESE)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
RAIMO ALESSANDRO (SIENA)
MANETTA MARCO (TARANTO)



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