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Serie C | Giudice Sportivo: multato il Messina, sanzionati Presidente e Direttore Sportivo

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Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

AMMENDA di € 5.000,00 CON DIFFIDA ACR MESSINA:

Per avere i suoi sostenitori per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato tribuna C, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, durante la partita, n.12 (dodici) bottigliette di acqua semipiene all’interno del terreno di gioco e n.15 (quindici) bottigliette nel recinto di gioco; 2. nell’avere lanciato, al 45°minuto circa del primo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena che colpiva alla fronte il giocatore n.32 del CROTONE, rendendo necessario l’intervento dei sanitari; 3. nell’avere attinto il direttore di gara ed il IV ufficiale con acqua su tutto il corpo, alla fine del secondo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi, e nell’avere lanciato all’indirizzo degli stessi, a distanza di pochi centimetri, una bottiglietta vuota. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. Valutate le misure previste in applicazione dei Modelli Organizzativi ex art. 29 C.G.S., da una parte, e la gravità dei comportamenti posti in essere, dall’altra (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 SETTEMBRE 2022 PITINO MARCELLO (ACR MESSINA)

Per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV ufficiale uscendo dall’area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale e successivamente dirigendosi verso il IV ufficiale con atteggiamento minaccioso e urlando verso di lui e la squadra arbitrale per quattro volte parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, da una parte ritenuta la continuazione e, dall’altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal PITINO (r. IV ufficiale)

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2022 SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA) A)

Per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta; B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all’interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell’assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico: 1 – proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l’accesso negli spogliatoi; 2 – gesticolando nei confronti dell’arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l’accesso allo spogliatoio di pertinenza; 3 – tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell’occasione, I’assistente arbitrale, senza provocargli dolore; 4 – urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio, senza procurargli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r.a.a., r. IV ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA di € 800,00 CROTONE

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi all’interno del settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

 



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