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Serie C | Giudice Sportivo: due turni per Mazzarani e per il tecnico Sassarini

Michele Affidato- Banner News

Serie C | Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario PARISI TINO in quanto, dopo essere stato spinto con forza da questo ultimo all’interno della propria porta nella rete, reagiva colpendolo con una testata al volto, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA

PARISI TINO (PIACENZA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto, spingeva con forza, tra la spalla e la base del collo, MAZZARANI ANDREA nella porta avversaria facendolo cadere a terra e provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SULJIC CAZIM (PIACENZA) per avere, al 23°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti esposti al di sopra della caviglia con vigoria sproporzionata. 10/21 Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZUNNO MARCO (PIACENZA) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, applaudiva ironicamente nei confronti di sua decisione arbitrale in segno di disapprovazione e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE) per avere, al 47°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SPERANZA MATTIA (ALESSANDRIA)

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (ALESSANDRIA)

AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)

AGYEMANG GIUSEPPE (IMOLESE)

 

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SASSARINI DAVID (VIS PESARO) A) una giornata di squalifica per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; B) una giornata di squalifica per avere, al 30°minuto del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 40°minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

MILANI ANDREA (CATANZARO) per avere, al 9°minuto del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).



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