Serie C, Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Di Livio

Le decisioni scaturite a seguito dei fatti accaduti nelle gare del Secondo Turno della Fase a Girone dei Playoff

A cura di Redazione
08 maggio 2026 22:10
Serie C, Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Di Livio - Foto: Redazione
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo raggiungeva alle spalle e lo scaraventava a terra con una forte spinta, senza provocargli conseguenze fisiche ma generando un acceso confronto fra tesserati avversari. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la natura del gesto, posto in essere attingendo l’avversario alle spalle e, quindi, in una situazione di minorata difesa, con conseguente maggiore pericolo di potenzialità lesiva, misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, generando così un clima di forte tensione, e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, sollevava da terra un calciatore avversario tirandolo per il collo, senza provocargli conseguenze fisiche ma causando la reazione di un giocatore avversario. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la natura del gesto posto in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che l’azione è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)
PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

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