Serie C | Crotone, inibizione del D.g. Vrenna: la società provvederà a tutelarsi nelle sedi opportune

Nota della società che fa riferimento alle scelte e motivazioni che hanno portato il Giudice Sportivo, a seguito dei fatti del turno della 13esima giornata, ad attuare il seguente provvedimento

A cura di Redazione
12 novembre 2025 08:40
Serie C | Crotone, inibizione del D.g. Vrenna: la società provvederà a tutelarsi nelle sedi opportune - Crotone - Raffaele Vrenna
Crotone - Raffaele Vrenna
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Serie C | Il Football Club Crotone, dopo aver preso visione del Comunicato n. 34/DIV dell’11 novembre 2025, con il quale è stata comminata l’inibizione sino all’11 febbraio 2026 al Direttore Generale Raffaele Vrenna, esprime il proprio profondo disappunto per l’ingiusta sanzione inflitta al medesimo.

La società provvederà a tutelarsi nelle sedi opportune, dopo aver richiesto copia degli atti ufficiali di gara, al fine di chiarire compiutamente i fatti.

È ferma intenzione del Football Club Crotone difendere la propria immagine e quella dei propri dirigenti, poiché quanto riportato nel comunicato del Giudice Sportivo non corrisponde a quanto realmente accaduto sul campo.

La nota della società fa riferimento alle scelte e motivazioni che hanno portato il Giudice Sportivo, a seguito dei fatti del turno della 13esima giornata, ad attuare il seguente provvedimento:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2026

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

Per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e considerato il minimo edittale previsto (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

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