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I provvedimenti della diciannovesima giornata

Comunicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 19ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere omesso di impedire, al 17° del secondo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio collaboratore che mostrava, su un dispositivo elettronico, ai componenti della panchina delle immagini di giuoco.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. MILAN per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIANGUE Senna (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MORA Luca (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IACHINI Giuseppe (Sassuolo): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco e chiedendo l’intervento del VAR.

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