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I provvedimenti del Giudice Sportivo dell’ottava giornata

Michele Affidato- Banner News

Comunicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 8ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2017/2018.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Inter e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

a) SOCIETA’

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala che colpiva un addetto alla sicurezza senza provocargli, da quanto risulta, danni evidenti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, rivolto un coro insultante e denigratorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI  

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTEI Luca (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

www.ilrossoblu.it



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